Art. 1.

      1. In tutti i casi in cui la pena applicata risulta in tutto o in parte estinta in virtù dell'indulto concesso ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, l'imputato può formulare, nei casi e con i limiti previsti all'articolo 444 del codice di procedura penale, richiesta di applicazione della pena sull'accordo delle parti, anche quando sono trascorsi i termini previsti dagli articoli 446, comma 1, e 555, comma 2, del medesimo codice.
      2. La richiesta di applicazione della pena sull'accordo delle parti deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Se tale udienza risulta fissata entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'udienza medesima, su richiesta dell'imputato, è rinviata per consentire all'imputato stesso di formulare la richiesta di applicazione della pena sull'accordo delle parti.
      3. La richiesta di applicazione della pena sull'accordo delle parti può essere formulata altresì in tutti i casi in cui l'imputato abbia richiesto il giudizio abbreviato o il medesimo sia già in corso.